Statuto Unione Cattolica Artisti Italiani
Qui di seguito viene riportato lo Statuto dell'Unione Cattolica Artisti Italiani. Per scaricare lo statuto, clicca qui.Per scaricare la fotocopia dell'Atto costitutivo dell'UCAI,clicca qui.
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IDENTITA’ E FONDAZIONE
1.1
– Denominazione
L’associazione ha sede in Roma.
La sede legale
può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune
con semplice decisione dell’organo amministrativo.
1.2.
– Qualifica
Associazione, comprendente anche ministri
ordinati e persone di vita consacrata , maschile e femminile,
riconosciuta dall’autorità competente .
1.3.
– Cenni storici
Nel 1945, quando alcune categorie appartenenti
al Movimento Laureati di Azione Cattolica decisero di dar vita ad
Unioni Professionali, la pianista Agnese Mortali promosse la
costituzione di un gruppo di artisti romani , quale prima sezione
dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI) .
Con l’assistenza del Padre. Prof Antonino Silli
O.P. (allora provinciale dei P.P. Domenicani romani) si fecero le
prime riunioni che culminarono con
1.4. – Riferimenti teologici, spirituali , culturali e pastorali che
caratterizzano in modo
peculiare
l’aggregazione
L’UCAI intende favorire l’elevazione culturale,
morale, sociale e la formazione degli Artisti ; contribuire
all’animazione cristiana di tutte le attività artistiche e
promuoverne la valorizzazione sociale e curare i rapporti con
quanti, nel mondo delle
arti, pur muovendo da differenti posizioni culturali e religiose,
perseguono la promozione della persona umana .
1.5. – Formula sintetica della propria identità
Gli artisti dell’UCAI operano nei vari campi
dell’arte, ispirandosi ai valori del Cristianesimo ed accettano il
Magistero della Chiesa Cattolica .
- ORGANIZZAZIONE
2.1.
Articolazioni territoriali e
organizzative
Sezioni diocesane, rette ciascuna da un proprio regolamento,
in conformità con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale.
2.2– Soggetti e organismi di responsabilità a vario livello
Gli organismi nazionali dell’UCAI sono :
a) l’Assemblea
b) il Consiglio
Nazionale
c) la Presidenza
d) i Revisori dei
Conti
e) i Probiviri .
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ATTUAZIONE DEI CRITERI DI ECCLESIALITA’
3.1.– L’ UCAI intende considerare l’arte come “sorgente di una
speranza nuova” in contrapposizione a una “cultura senza speranza” .
3.2. - L’UCAI intende
approfondire la catechesi e la diffusione della fede cattolica
attraverso le varie forme di espressione artistica .
3.3. – L’UCAI ispirandosi ai valori del Cristianesimo segue ed
accetta il magistero della Chiesa Cattolica in comunione con i
Pastori della Chiesa , dà il proprio contributo alla CNAL ed è
inserita per quanto la sua struttura le consente nella vita e
nell’attività pastorale ordinaria della Chiesa , mantenendo un
rapporto di stima con le altre aggregazioni laicali .
3.4. – L’UCAI partecipa al fine apostolico della Chiesa e alla nuova
evangelizzazione con la catechesi degli artisti, organizza convegni
di studio e di spiritualità , mostre ed altre attività di carattere
spirituale e culturale con scadenza periodica.
3.5.
– L’UCAI è presente
nella società oltre che con le sue manifestazioni di carattere
pastorale e culturale, anche con una sua rivista quadrimestrale di
arte e cultura “Arte e Fede”- Informazioni
UCAI .
- VERIFICA NEI FRUTTI
I frutti di maggior rilievo che si ravvisano
nell’esperienza spirituale e apostolica dell’UCAI si possono
evidenziare nella disponibilità a partecipare attivamente ai
programmi e alle attività pastorali della Chiesa cattolica a livello
locale, nazionale ed internazionale impegnandosi attraverso la
catechesi per la diffusione della Parola di Cristo secondo le Sacre
Scritture con le varie espressioni delle tecniche artistiche.
STATUTO
Art. 1
E’ costituita l’Unione Cattolica Artisti
Italiani (UCAI) con sede centrale in Roma .
Art. 2
L’UCAI è un’ associazione privata di artisti e
simpatizzanti, che operano nei vari campi dell’arte ispirandosi ai
valori del Cristianesimo. .
Art. 3
L’Unione non ha scopi di lucro . Essa intende :
a) favorire l’elevazione culturale, morale,
sociale e la formazione degli artisti e degli operatori nel campo
dell’arte;
b) contribuire all’animazione cristiana di
tutte le attività artistiche e promuoverne la valorizzazione
sociale;
c) incoraggiare e promuovere iniziative nel
campo dell’arte in genere e liturgica in specie ;
d) curare i rapporti con quanti, nel mondo
delle arti, pur muovendo da differenti posizioni culturali e
religiose, perseguono la
promozione della persona umana.
Art. 4
Nel quadro delle proprie finalità, l’Ucai cura
manifestazioni artistiche e culturali, divulga la conoscenza e
promuove la tutela del patrimonio artistico ed è presente nei mezzi
di comunicazione sociale .
Art. 5
L’adesione all’Ucai impegna all’accettazione
dei suoi principi e finalità, a partecipare alla sua vita sociale, a
contribuire nel modo proprio di ciascuno alla elaborazione,
promozione e sostegno delle iniziative dell’Unione .
L’adesione deve essere rinnovata annualmente
mediante il versamento di una quota stabilita dal Consiglio
Nazionale .
Art. 6
L’Ucai si
articola in Sezioni diocesane, rette ciascuna da un proprio
regolamento, approvato dal Vescovo
diocesano in conformità con le norme dello Statuto e del Regolamento
Nazionale .
Art. 7
L’Unione cura i rapporti con organismi similari
che si prefiggono scopi analoghi a quelli dell’art. 3 ed agiscono a
livello locale, nazionale ed internazionale e coopera con quelli che
hanno analoghe finalità .
Art. 8
Gli Organi nazionali dell’UCAI sono :
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Nazionale
c)
d) i Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probiviri .
Art. 9
L’
Assemblea è costituita da uno o più delegati in ragione della
consistenza numerica della sezione.
E’ il massimo organo rappresentativo dell’Unione ed esercita
funzioni di indirizzo su tutta la sua
attività . Viene convocata dal Presidente almeno ogni tre
anni e in via straordinaria a richiesta di un terzo dei membri.
Elegge dal suo seno a maggioranza semplice dei presenti i membri
elettivi del Consiglio Nazionale, i tre
Revisori dei Conti e i tre
componenti il Collegio dei Probiviri
Art. 10
Il Consiglio Nazionale è composto da 13
(tredici) Consiglieri che eleggono al proprio interno il Presidente
e i tre Vice- Presidenti, il Segretario Nazionale e il Tesoriere.
Il Consiglio Nazionale:
a) sovrintende alla corretta applicazione delle
norme statutari e delle direttive dell’Assemblea;
b) predispone il bilancio preventivo e
consuntivo dell’Unione;
c) convalida la creazione di nuove Sezioni;
d) predispone il Regolamento dell’Unione e ne
approva le modifiche .
Art.11
- il Presidente ;
- i tre
Vice Presidenti in rappresentanza delle rispettive aree geografiche
(Nord - Centro – Sud);
- il Segretario Nazionale ;
- il Tesoriere .
Il Presidente rappresenta l’Unione a tutti gli
effetti , convoca e presiede le adunanze degli organi centrali e
adotta i provvedimenti d’urgenza , che sottopone, po , alla ratifica
della Presidenza . L’Unione può avere anche un presidente onorario ,
eletto dall’Assemblea Nazionale
Art. 12
Il Consiglio Nazionale e
Esso partecipa di diritto alle riunioni
dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale, della Presidenza e delle
Commissioni di lavoro .
Art. 13
Tutti i responsabili delle cariche statutarie
durano in carica tre anni. Il loro mandato si intende prorogato fino
alla costituzione dei nuovi organi .
I membri uscenti sono rieleggibili per due soli
mandati consecutivi.
Art. 14
L’Unione si regge finanziariamente sulle quote
degli iscritti, sui contributi di Enti pubblici e privati,
su donazioni e lasciti e su
eventuali residui attivi provenenti dalle sue attività .
L’amministrazione ordinaria è affidata al
tesoriere che sottopone all’approvazione del Consiglio i bilanci
preventivi e consuntivi . L’amministrazione straordinaria è
competenza della Presidenza .
Art. 15
Per quanto non contemplato nel presente Statuto
si rinvia alle norme canoniche , con particolare riferimento ai
poteri di vigilanza della competente autorità ecclesiastica , e alle
norme civili .
Art . 16
Ogni modifica del presente Statuto deve essere
deliberata dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata
dei due terzi dei presenti e comunicata alla competente Autorità
Ecclesiastica .
Art . 17
Il regolamento nazionale dell’Unione è parte
integrante del presente Statuto .
REGOLAMENTO NAZIONALE
Riferimento all’articolo 17 dello Statuto
Il presente regolamento è parte integrante
dello Statuto
dell’Unione.
Capitolo
I : ASSEMBLEA NAZIONALE
Riferimento all’articolo 9 dello Statuto
Art. 1 – L’Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno
dei delegati eletti ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
Essa delibera a maggioranza semplice dei
presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Compiti dell’Assemblea
Nazionale sono :
a) discutere e deliberare circa le relazioni
sull’attività svolta dal Consiglio Nazionale ;
b ) formulare in linea di massima programmi di
attività dell’Unione ;
c) deliberare a maggioranza semplice le
modifiche allo Statuto (art. 16 dello Statuto.) Tali modifiche sono
valide quando siano inserite nell’ordine del giorno dell’Assemblea
Nazionale e approvate da almeno un terzo dei delegati presenti e
successivamente comunicate all’Autorità Ecclesiastica;
d) ratificare il Regolamento nazionale
dell’Unione e le eventuali modifiche approvati dal Consiglio
Nazionale ;
e) eleggere i membri del Consiglio Nazionale
come previsto dal quarto comma dell’art. 9 dello Statuto e per far
ciò : ogni Sezione designerà in Assemblea Plenaria dei Soci , allo
scopo convocata i propri
delegati all’Assemblea Nazionale in ragione di un rappresentante per
ogni 50 soci regolarmente iscritti o frazione .
Art. 2 – Oltre ai delegati aventi diritto al
voto, possono partecipare all’Assemblea Nazionale, con la sola
facoltà di parola , gli invitati della Presidenza Nazionale e
singoli soci regolarmente iscritti .
Gli iscritti partecipanti all’Assemblea
Nazionale, che non siano anche Delegati di Sezione, hanno facoltà di
parola per esprimere il loro parere e portarlo a conoscenza dei
delegati prima della votazione.
Il diritto di voto spetta solo ai delegati .
Il Consulente Ecclesiastico Nazionale partecipa
all’Assemblea Nazionale di diritto (art. 12 dello Statuto).
Il Consiglio Nazionale partecipa di diritto
all’Assemblea Nazionale.
Art. 3 – L’assemblea Nazionale, su proposta del
suo Presidente, nomina una Commissione Elettorale che ha il compito
di verificare le deleghe, controllare la validità delle candidature,
procedere agli scrutini e proclamare gli eletti
, di tutto redigendo specifico verbale da allegare a quello generale
delle sedute dell’Assemblea Nazionale .
Art. 4 – Ai fini della formazione della lista
dei Consiglieri eleggibili , ogni delegato presenterà alla
Commissione Elettorale , su indicazione scritta dei Presidenti di
Sezione , il candidato scelto dalle assemblee sezionali di cui
all’art. 1 lettera e)del presente regolamento
Art. 5 – L’Assemblea elegge pro tempore il
proprio Presidente e il segretario che ha il compito di redigere il
verbale generale delle sedute che deve essere approvato
dall’Assemblea stessa, immediatamente prima della chiusura dei
lavori .
Tale verbale, con allegato quello della
Commissione Elettorale, dovrà essere trasmesso, per conoscenza, a
cura del Segretario Nazionale, alla competente Autorità
Ecclesiastica, alle Sezioni e pubblicato in stralcio sulla Rivista
dell’Unione .
Capitolo
II: CONSIGLIO NAZIONALE
Riferimento all’articolo 10 dello Statuto
Art. 1 – Il Consiglio Nazionale è convocato dal
Presidente almeno due volte l’anno. I Consiglieri impediti a
partecipare alle riunioni consiliari possono inviare il loro parere
scritto sui punti all’ordine del giorno. Non è consentita delega.
Le sedute consiliari sono riservate ai soli
Consiglieri di diritto e, su invito del Presidente ai Presidenti
delle sezioni, e a soci e ad esperti in funzione degli argomenti
ascritti all’ordine del giorno .
L’incarico
di Consigliere Nazionale decade dopo tre assenze consecutive, in
tale caso si fa riferimento alla surroga del primo non eletto .
L’ordine del giorno e i documenti di lavoro per
le sedute del Consiglio dovranno pervenire ai Consiglieri, a cura
del Segretario Nazionale, almeno 15 giorni prima della convocazione
. In particolare, la relazione scritta del Tesoriere controfirmata
dai Revisori dei Conti , dovrà contenere in dettaglio il bilancio
consuntivo , la situazione di cassa e il bilancio preventivo e verrà
consegnata ai Consiglieri in concomitanza alla riunione del
Consiglio .
In relazione agli adempimenti di cui sopra una
delle due riunioni del Consiglio dovrà essere fissata entro il mese
di febbraio di ogni anno.
Art. 2 – Il Consiglio Nazionale predispone il
Regolamento dell’Unione e conseguentemente approva o respinge , nel
rispetto dei principi statutari , le modifiche al Regolamento
proposte dalle Sezioni o dai singoli iscritti . E’ compito del
Segretario Nazionale
inviare tale modifiche,
per conoscenza, alla competente Autorità Ecclesiastica.
Art. 3 – Il quorum per la validità delle
deliberazioni viene fissato a metà più uno dei Consiglieri presenti
in prima convocazione ed ad un terzo dei Consiglieri presenti in
seconda convocazione . Nelle votazioni consiliari, in caso di
parità, prevale il voto del Presidente . Il Consulente Ecclesiastico
Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale di diritto
(art. 12 dello Statuto) .
Art. 4 – Il Consiglio Nazionale , cui spetta la
nomina del Segretario Nazionale su proposta del Presidente (art. 10
dello Statuto) deve accertare che questi risieda stabilmente in Roma
. Occorrendo il Segretario può essere scelto anche fuori del
Consiglio, ma sempre fra gli iscritti UCAI
comunque residenti in Roma . Il Segretario Nazionale
partecipa normalmente alle riunioni del Consiglio con facoltà di
parola ma con solo voto consultivo e si assenta nel momento in cui
il Consiglio deve decidere su questioni che lo riguardano
personalmente .
Art. 5 - I Revisori dei Conti e i Probiviri,
vengono scelti tra i soci Ucai. . Su invito del Presidente
partecipano alle sedute del Consiglio per i punti iscritti
all’ordine del giorno .
Art. 6 – Il Consiglio ha facoltà di nominare
uno o più esperti eventualmente incaricati per l’attività
internazionale, per l’attività parasindacale e per la stampa .
Nomina anche incaricati e corrispondenti in
località ove non esiste una sezione .
Art. 7 – I verbali delle sedute del Consiglio
Nazionale, redatti dal Segretario Nazionale che funge da Segretario
del Consiglio, dovranno essere approvati all’inizio di ogni seduta
successiva e pubblicati in stralcio, sulla Rivista dell’Unione .
Nell’assenza del Segretario Nazionale fungono da verbalizzanti i
Vice Presidenti, dal più giovane al più anziano .
Art. 8 – Il Consiglio Nazionale fissa gli
indirizzi generali per la operatività dei centri culturali dell’arte
istituiti in seno alle Sezioni Ucai .
Capitolo
III: CONSULENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE
Riferimento all’articolo 12 dello Statuto
Art.1 – Il Consulente Ecclesiastico Nazionale
può proporre al Consiglio Permanente CEI la nomina di un
Vice–Consulente Ecclesiastico che lo coadiuvi e sostituisca nel caso
di una sua motivata assenza o impedimento .
Art. 2 – Il Consulente Ecclesiastico della
Sezione è nominato dall’Ordinario locale , sentita
Capitolo
IV : PRESIDENZA E SUOI ORGANI
Riferimento all’articolo 11 dello Statuto
Art. 1 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
a) rappresenta legalmente l’Ucai e ne ha la
firma per tutti gli atti amministrativi;
b) prepara le relazioni dell’Assemblea
sull’attività dell’Unione ;
c) sovrintende all’Ufficio di Presidenza;
d) nomina, su proposta del Consiglio, il
Comitato dei Garanti della Rivista dell’Unione;
e) nomina, su proposta del Consiglio, i membri
delle Commissioni di studio, di lavoro e per i concorsi .
Art. 2 - I VICEPRESIDENTI
NAZIONALI
Coadiuvano il Presidente Nazionale in tutte le
sue mansioni e lo sostituiscono, per ordine di anzianità , in caso
d’assenza o impedimento . Coordinano e stimolano l’attività delle
sezioni rientranti nella zona geografica loro assegnata così come
già delimitata dal Consiglio Nazionale .
Art. 3 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
a) E’ il capo dell’ufficio di Presidenza , ne
coordina l’attività , redige i verbali delle riunioni alle quali
partecipa con voto consultivo , ha cura dei registri dei verbali e
delle iscrizioni , garantisce la continuità della tenuta
dell’archivio generale . Per lo svolgimento di detti compiti si
avvale di eventuali collaboratori volontari reperiti tra gli
iscritti . .
b) Coadiuva il Presidente e i Vice-Presidenti
nelle loro mansioni secondo le loro direttive
Art. 4 - IL TESORIERE.
a) Predispone per il consiglio nazionale il
bilancio consuntivo, la situazione di cassa, il bilancio preventivo
dell’Unione, controfirmati dai Revisori dei Conti.
b) La carica di Tesoriere non è cumulabile con
altre cariche.
Art. 5 – I REVISORI DEI CONTI
Hanno il compito di esaminare e controfirmare,
se consenzienti, il bilancio consuntivo, la situazione di cassa e il
bilancio preventivo redatti dal Tesoriere. La carica di revisore non
è cumulabile con quella di consigliere.
Devono stilare una propria relazione con
osservazioni e suggerimenti, da presentare al Consiglio Nazionale.
Art. 6 – IL CONSULENTE ECCLESIASTICO NAZIONALE
Partecipa alle riunioni dell’Ufficio di
Presidenza di diritto (art. 12 dello Statuto)
Art. 7 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
E’ costituito dal Presidente del Collegio e da
due soci Ucai.
Esamina i ricorsi presentati dai soci
dell’Unione avverso i comportamenti previsti dalle norme contemplate
dallo Statuto e dal Regolamento Ucai.
Art. 8 – Tutti i responsabili delle cariche
statutarie (Presidente,Vicepresidenti,Segretario Nazionale,
Capitolo
V : ISCRIZIONI
Art. 1
– Possono far parte dell’Unione le
persone, gli operatori nel campo delle diverse manifestazioni
artistiche, cultori e amanti dell’arte che accettino lo spirito e le
finalità dell’Ucai .
Art. 2 – La domanda d’iscrizione è presentata
alla sezione di residenza o dove si esplica prevalentemente
l’attività dell’aspirante socio ed è accolta o respinta dal
Consiglio di Presidenza della Sezione stessa entro il termine di un
mese . In caso di esito negativo, il richiedente potrà rivolgere la
propria domanda al Collegio dei Probiviri .
Essa deve indicare i titoli professionali
dell’aspirante , siano essi titoli accademici o prove o referenze di
altra natura. La domanda d’iscrizione inoltrata da persona residente
in una città ove non esista una sezione Ucai, potrà essere rivolta
alla Sezione più vicina , oppure direttamente all’Ufficio del Centro
Nazionale . In tale caso le due controfirme, di cui al comma
precedente ,
potranno essere sostituite da firme di persone
note nell’ambiente cattolico . Il Centro Nazionale curerà i
collegamenti diretti con tali iscritti isolati .
Le controversie tra iscritti e direttivo di una
sezione verranno gestite all’interno della stessa dai suoi
organi competenti. Ove accadesse che la controversia o altro
accadimento portasse ad una situazione di stasi, cioè interruzione
di comunicazione tra
Art . 3 –
Un socio s’intende regolarmente iscritto quando è in regola con il
pagamento della quota sociale .
Art . 4 – La qualità di socio dell’Unione si
perde :
a) per dimissioni ;
b) per decadenza ;
c) per allontanamento .
Le dimissioni dovranno essere presentate per
iscritto alla propria sezione .
La decadenza è deliberata dal Consiglio di
Sezione per morosità dopo ripetuto sollecito scritto di
regolarizzazione .
L’allontanamento è deliberato dal Consiglio di
Sezione per comportamento manifestamente incompatibile con le
finalità dell’Unione : contro tale deliberazione è ammesso ricorso
al Collegio dei Probiviri .
Art. 5 – L’ammontare della quota d’iscrizione è
fissata dal Consiglio Nazionale (art. 5 dello Statuto). Le eventuali
variazioni decorreranno dal 1 ° gennaio dell’anno successivo . Le
sezioni versano annualmente al Centro Nazionale la quota stabilita
dal Consiglio Nazionale che deve essere inviata entro e non oltre la
data del 30 aprile .
Capitolo VI : SEZIONI
Riferimento all’articolo 6 dello Statuto
Art. 1
– Una sezione può costituirsi quando
abbia almeno dieci iscritti e una sede.
Art. 2 – Le sezioni devono riprodurre con gli
opportuni adattamenti l’ordinamento centrale, perseguendo anche un
rinnovamento generazionale.
Art. 3 – Ogni sezione può dirsi regolarmente
costituita quando ne sia stato nominato il Consulente Ecclesiastico
dall’Ordinario locale e sia stata convalidata dal Consiglio
Nazionale a norma dell’art. 10, 3° comma, lettera c) dello Statuto .
Art. 4 – Il Consiglio di Presidenza di ogni
sezione nomina un proprio delegato in seno alla Consulta Diocesana
per le associazioni laicali .
Art. 5 – I Centri culturali d’arte
costituiscono uno degli strumenti diretti al conseguimento degli
scopi dell’Unione; sotto la responsabilità delle sezioni saranno
gestiti secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio
Nazionale.